| Costituzione e diritto alla vita |
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| Giovedì 13 Novembre 2008 21:01 |
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di Alessandro Catelani
L’eutanasia viene sostenuta sulla base di una concezione dello Stato che si professa laica, e viene contrapposta all’insegnamento della Chiesa, che è ad essa contraria, attraverso un’asserita valorizzazione dei precetti costituzionali e del principio di legalità.Si afferma che sopprimere la vita umana costituisce un grande progresso rispetto ad una concezione religiosa ed oscurantista, e viene prospettata come una scelta assai più moderna e civile. Il padre di Eluana Englaro, dopo la sentenza della Cassazione che ha consentito di far cessare ogni assistenza alla figlia, facendola morire, ha dichiarato che ha trionfato lo Stato di diritto: far morire una persona ammalata e sofferente sarebbe una riaffermazione dello Stato di diritto. Non di una riaffermazione dello Stato di diritto si tratta, ma del suo contrario; perché la Costituzione non consente l’eutanasia, ma garantisce la vita umana in tutte le sue manifestazioni. Nella Costituzione non c’ è una trattazione specifica dell’eutanasia, perché all’epoca in cui è stata approvata questo tema non era attuale, e rispecchia una problematica che è sorta solo successivamente. Tuttavia nella Carta Costituzionale l’esclusione dell’eutanasia si deduce con assoluta chiarezza da altre disposizioni. I diritti inviolabili dell’uomo vengono riconosciuti e salvaguardati attraverso disposizioni di carattere generale, nella loro globalità. Statuisce l’art. 2: “La Repubblica tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…” I diritti inviolabili vengono considerati connaturati alla natura umana, nella sua fisicità, ed in quanto tali antecedenti ad ogni riconoscimento normativo. Ed il primo e più importante diritto umano è quello alla vita, rispetto al quale tutti gli altri sono consequenziali. Di conseguenza la Costituzione ha abolito la pena di morte, considerandola, giustamente, manifestazione di inciviltà e di barbarie ( art. 27, 4° comma ). Questa disposizione, e le altre più specifiche sui diritti di libertà, che sono contenute nella Carta Costituzionale, rappresentano la concreta positivizzazione, sul piano normativo, di precetti etici, di tutti quei precetti morali che appaiono indispensabili a garantire una civile convivenza, un pacifico svolgimento della vita associata. La Costituzione rende vincolanti nei rapporti intersoggettivi, all’interno dell’ordinamento – attribuendogli efficacia di legge costituzionale, e quindi una posizione sopraordinata nella gerarchia delle fonti normative – valori dello spirito, quali criteri essenziali ai quali lo Stato si deve uniformare. A livello di principi giuridici costituzionalizzati, vengono enunciati espressamente criteri morali che sono alla base della civile convivenza, ed a fondamento del diritto stesso. Lo Stato moderno, libero e democratico, converge verso la tutela dell’essere umano, colloca al centro dei suoi interessi la salvaguardia della persona, nelle sue molteplici manifestazioni. Ogni concezione totalitaria pone l’uomo a servizio dello Stato, considerando quest’ultimo come nuovo assoluto; mentre là dove si è affermata la libertà e la democrazia, è lo Stato che è a servizio dell’uomo, quale strumento indispensabile per soddisfare le sue necessità. I diritti umani sono allora pienamente riconosciuti; e, fra tutti i diritti connessi alla presenza della persona, quello alla vita è il più importante, perché è il diritto senza il quale gli altri non possono esistere, in quanto di ogni altro è il necessario presupposto. Il diritto alla vita è, dunque, fra i diritti inviolabili dell’uomo, quello che viene universalmente salvaguardato; è il fulcro, l’elemento cardine, l’aspetto centrale della tutela dei diritti umani, che tutti gli altri diritti della persona in sé sintetizza. Ed è notevole che questi valori morali, per quello che riguarda la tutela della vita umana, siano stati riaffermati nella loro assolutezza, in antico, nel giuramento di Ippocrate, che risale a circa 2.500 anni fa. Non era lecito, secondo Ippocrate, somministrare al paziente farmaci letali, nemmeno a sua richiesta, quindi, quando questi avesse manifestato intenzioni suicide. Ciò è stato affermato in epoca pagana. Attualmente, dopo l’avvento del Cristianesimo, questi principi vengono disconosciuti. Evidentemente l’offuscarsi dei valori morali, che è proprio della civiltà occidentale, ha portato a tali aberrazioni, e al disconoscimento di quei valori che vengono considerati soltanto retaggio di un oscuro passato. Quei valori sono stati invece recepiti nella Carta Costituzionale. Il diritto alla vita esclude che sia consentito sopprimere l’essere umano attraverso l’eutanasia, e cioè un omicidio, anche se compiuto allo scopo di eliminare una persona che si considera ormai inutile. La Costituzione ha abolito la pena di morte per i criminali. Sarebbe gravissimo affermare che essa è stata mantenuta per gli innocenti. Le attenuanti che ricorrono nel caso dell’eutanasia non devono far dimenticare che si tratta pur sempre di un assassinio nel quale la vittima, anziché subire un’iniezione letale somministrata dal boia, viene fatta lentamente morire, magari per mancanza di sostentamento, con analoghe e forse ancor maggiori sofferenze. Nemmeno l’onnipotente Magistratura può disporre della vita umana, e quindi può rendere lecita la soppressione di una persona; e ciò non solo per ragioni morali, ma anche perché sarebbe contrario alla Costituzione. Ed anche un’eventuale legge che la consentisse sarebbe incostituzionale. La vita umana è sacra; e la Costituzione non consente l’omicidio, perché tutela i diritti inviolabili dell’uomo e, in primo luogo, la vita degli esseri umani. |


L’eutanasia viene sostenuta sulla base di una concezione dello Stato che si professa laica, e viene contrapposta all’insegnamento della Chiesa, che è ad essa contraria, attraverso un’asserita valorizzazione dei precetti costituzionali e del principio di legalità.