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Il progetto di legge sui DICO PDF Stampa
Sabato 10 Novembre 2007 05:00
di Alessandro Catelani
Il nuovo progetto di legge sui “Dico“ viene a configurare una nuova figura di famiglia di fatto, basata sulla convivenza, che si contrappone, con essa cumulandosi, a quella attualmente regolata dal codice civile.
La famiglia che esiste nel vigente diritto di famiglia è basata sul matrimonio, il quale viene configurato come un accordo tra persone di sesso diverso, dal quale derivano diritti e doveri reciproci. Dispone al riguardo l’art. 143 del codice civile:  “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. “ (1° comma); “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. “ (2° comma); “Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. “ (3° comma). Dal matrimonio, quale atto convenzionale e consensuale, derivano dunque diritti e doveri reciproci delle parti contraenti, che sono specificati nello stesso art. 143 che lo definisce, così come nelle norme successive del codice civile, soprattutto per quanto riguarda i doveri nei confronti dei figli (artt. 147-148). Ai sensi delle innovazioni che si vorrebbero introdurre attraverso il progetto di legge sui “ Dico “, così come è stato presentato, diritti e doveri nascerebbero non da un accordo matrimoniale, ma dal semplice dato di fatto della convivenza, basata su vincoli affettivi, così quale esso sussiste, eventualmente anche fra persone dello stesso sesso. Dispone al riguardo l’art. 1 del cit. progetto di legge: “ Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge. Al vincolo matrimoniale si sostituisce dunque un rapporto affettivo di fatto, che prescinde anche dal sesso dei conviventi, e che ha come suo unico requisito condizionante la sua effettiva esistenza.
Il dato di fatto della convivenza deve essere accertato ai fini anagrafici, e quindi attraverso una semplice attività dichiarativa, senza effetto costitutivo di alcun vincolo giuridico, e le false dichiarazioni sono penalmente sanzionate (art. 1, 3° comma, art. 3).
Dal semplice dato di fatto della convivenza, qualora esso sia legalmente accertato, derivano importanti diritti in materia di decisioni in materia di salute e in caso di morte, che possono essere conferiti all’altro convivente (art. 5), circa il permesso di soggiorno delle persone conviventi con gli extracomunitari ( art. 6 ). Derivano altresì diritti per ciò che concerne l’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare (art. 7), per la successione nel contratto di locazione (art. 8 ), per i trattamenti previdenziali e pensionistici (art. 10), in materia di diritti successori (art. 11). Sotto quest’ultimo aspetto, vengono notevolmente modificate, a favore dei conviventi, le vigenti norme del codice civile in materia di successione ereditaria. E’ prescritto altresì l’obbligo alimentare (art. 12), e sono anche previste agevolazioni e tutele in materia di lavoro (art. 9). In materia di rapporto di lavoro, la posizione del convivente è equiparata a quella del coniuge, purchè la convivenza sia almeno triennale (art. 9, 1° comma), mentre l’attività lavorativa svolta in un’impresa dà diritto alla partecipazione agli utili di quest’ultima “ in proporzione all’apporto fornito “ (art. 9 cit., 2° comma).
Contrariamente a quanto viene spesso affermato in riferimento a tale progetto di legge, si tratta dunque di far sorgere, a favore dei conviventi, conseguenze giuridiche estremamente rilevanti, sia in materia di diritti che di obblighi – questi ultimi in materia di obblighi alimentari e di svolgimento di un’attività lavorativa in un’impresa -. Si alterano quindi i caratteri dell’istituto familiare, quale è garantito dalla Costituzione, la garantisce la famiglia “ come società naturale fondata sul matrimonio “ (art. 29, 1° comma ), in quanto si riconoscono effetti giuridici a qualunque rapporto di fatto di convivenza, per di più eventualmente abnorme e contro natura, come nel caso delle unioni omosessuali, e nel caso della poligamia, che viene di fatto pienamente legittimata.
Un tale progetto di legge non ha una sua ragion d’essere. Provvidenze a favore delle persone conviventi possono essere adottate senza alcuna difficoltà senza pregiudicare in alcun modo l’istituto matrimoniale e la famiglia – come ad esempio per la successione nel contratto di locazione o per la partecipazione all’utile di un’impresa in proporzione al lavoro per essa prestato -. E quanto all’obiezione secondo cui una legislazione del genere esiste ormai in numerosi Paesi, si deve rilevare che si tratta di far valere valori assoluti, che non possono avere alcun disconoscimento a causa del modo di vita con essi apertamente contrastante, che è proprio della società in cui viviamo. I valori morali esigono anzi di essere riaffermati proprio quando vengano apertamente disconosciuti.
 
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