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Costituzione repubblicana e laicità dello Stato PDF Stampa
Martedì 01 Aprile 2008 00:00
di Alessandro Catelani
  1. In presenza di interventi della Chiesa che riguardano problemi morali, viene spesso affermato che lo Stato, essendo laico, deve seguire non gli insegnamenti e le indicazioni delle autorità religiose, ma soltanto la Costituzione; e si contrappone una visione laica della società basata sulla Carta Costituzionale, a quella religiosa, fatta propria dalle autorità ecclesiastiche. Ogni intervento della Chiesa sui temi morali, coma la famiglia, l’aborto o la bioetica, viene contestato in nome della laicità dello Stato, di una asserita ingerenza clericale. Questo modo di vedere è profondamente errato, perché falsa completamente una corretta visione della laicità dello Stato. Lo Stato laico non è quello che respinge i valori morali fatti propri dalla Chiesa, ma con quelli perfettamente si armonizza e in quelli addirittura si identifica.
  2. Ogni Costituzione moderna è sempre un testo normativo che viene a rendere coattivi, all’interno di ciascun ordinamento, valori dello spirito, quali criteri generalissimi ai quali lo Stato si deve uniformare. Le norme morali danno giuridica vincolatezza a valori morali, nell’ambito dei rapporti intersoggettivi, adattandoli all’esigenza di garantire un ordinato svolgimento della vita associata. A livello di principi giuridici costituzionalizzati, vengono enunciati espressamente principi etici, che sono alla base della civile convivenza, ed a fondamento del diritto stesso. Un fondamento etico della validità di ogni ordinamento lo si rinviene necessariamente nella sua Costituzione; perché nello Stato moderno il complesso normativo, pur essendo di per sé una realtà contingente, è però conforme a valori assoluti, anche se ciò accade nella misura e con quelle caratteristiche peculiari, che sono proprie di ciascun popolo e della sua cultura. Principi e criteri morali vengono concretamente fatti valere attraverso le Costituzioni, tramite le quali essi assumono l’efficacia propria del diritto positivo. Le norme morali sono rese coattive, nei rapporti fra i consociati e con i pubblici poteri, attraverso il loro inserimento nei precetti costituzionali, i quali, in quanto sopraordinati nella gerarchia delle fonti, sono in grado di condizionare ogni fonte normativa inferiore. A prescindere da una tale positivizzazione e costituzionalizzazione, quei precetti morali non possono concretamente essere fatti valere. Sono pertanto le Costituzioni, e solo quelle, che sono in grado di tutelare, negli Stati moderni, i diritti inviolabili dell’uomo.
  3. La ragion d’essere del diritto positivo, che è quella di garantire il corretto svolgimento della vita associata, assicurando il contemperamento delle contrapposte sfere giuridiche, appare strettamente e inscindibilmente connessa a quel nucleo di norme morali, che vanno sotto il nome di diritti inviolabili dell’uomo. I diritti inviolabili della persona, nelle loro multiformi manifestazioni, si identificano con quei valori morali che la Costituzione fa propri. Ed alla salvaguardia di tali diritti è funzionalizzata l’azione dei pubblici poteri. Gli obiettivi, che vengono indicati dalle norme programmatiche della nostra Costituzione, convergono verso la tutela della persona umana, ed hanno lo scopo di tutelare la personalità dei consociati. La salute, la cultura, l’economia, il progresso economico, la famiglia, per non citarne che alcuni a titolo esemplificativo, sono altrettanti valori i quali convergono verso la tutela dell’uomo, e di tale tutela non sono che aspetti. In quest’ottica devono essere considerate le norme costituzionali sulla famiglia. In particolare l’art. 29, secondo cui “ La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. “(1° comma ), implica l’esplicito recepimento, da parte della nostra Carta Costituzionale, dei valori morali insiti nell’istituto familiare, con un richiamo al diritto naturale, che sarebbe di grande interesse – il che non può essere fatto in questa sede – poter approfondire. Questa non è che un’ipotesi specifica di recepimento e di valorizzazione di principi morali che viene effettuato dalla Costituzione. Il concetto stesso di diritti inviolabili dell’uomo, di diritti umani, si basa sulla valorizzazione di precetti etici, che vengono posti a fondamento di altrettanti diritti soggettivi, che vengono riconosciuti ai singoli consociati.
  4. Attraverso le Costituzioni moderne, il rispetto delle norme morali che hanno ad oggetto i rapporti intersoggettivi diventa un modo di vita, basato sull’osservanza del diritto positivo, che garantisce, attraverso il rispetto della personalità di ciascuno, la libertà di tutti. Al livello più alto, la coincidenza tra etica e diritto è necessaria e costante. A livello di principi generali dell’ordinamento, i valori spirituali convergono verso quella tutela della persona umana che può essere garantita soltanto attraverso un contemperamento delle contrapposte sfere giuridiche. In una struttura associata, ciascuno rinuncia ad una parte della propria personalità a favore della collettività nella quale viene inserito, per garantire l’esistenza stessa di quest’ultima, la quale gli è indispensabile per sopravvivere. In tal modo l’osmosi tra il giuridico e il pregiuridico si realizza pienamente in ogni ordinamento, al vertice di una piramide normativa. La presenza, in una società organizzata, di un complesso di valori ideali è esigenza insopprimibile della natura umana; perché attraverso la vita associata si proietta, si manifesta la personalità dei singoli in un più complesso corpo sociale, il quale non può sussistere su presupposti esclusivamente utilitaristici, ma ha proprie esigenze spirituali, che sono il riflesso di quelle connaturate ai propri componenti. Una società non può esistere garantendo solo il soddisfacimento di necessità materiali. Se mancano i valori spirituali, essa non può durare. Ogni società ha dunque una sua validità sul piano etico che è impossibile cancellare. Anche se il diritto è espressione di attività umana, esso è portatore di valori morali; per cui considerarlo solo strumento utilitaristico significa snaturarne i caratteri. Ogni espressione di stabile vita associata, l’esistenza di ogni società, si accompagna necessariamente ad un complesso di valori ideali. Non è accidentale che il diritto sia impregnato di valori ideali; perché a fondamento di ogni civile convivenza non vi possono essere solo criteri pratici dettati da esigenze materiali, ma debbono esservi valori dello spirito e principi morali. Ogni società si basa fondamentalmente su valori spirituali, e non su valori pratici, e sono quelli spirituali che ne condizionano la validità e la durata. L’assorbimento dei valori spirituali da parte delle norme di diritto positivo avviene a livello di principi generali del diritto, che in gran parte sono norme costituzionali. I principi giuridici riflettono la necessità di un contemperamento di contrapposte sfere giuridiche, ed esprimono valori morali. Si può aggiungere che nel nostro ordinamento – così come, più in generale, in tutti gli Stati moderni di origine europea – questo valori sono fondamentalmente quelli di un Cristianesimo e di una cultura laica e liberale che, se pur si contrappone a quella religiosa, converge verso quest’ultima in maniera significativa, giungendo alle stesse conclusioni. Il diritto positivo del nostro, come di tutti gli altri ordinamenti di origine europea, è dunque impregnato di valori assoluti che sono fondamentalmente cristiani o, anche se laici, di remota origine cristiana. Tutti questi valori si ritrovano, e ne costituiscono la ragion d’essere, nelle norme positive, le quali di essi sono, in maniera più o meno immediata, espressione. Quelli che sono i diritti inviolabili dell’uomo, definiti nell’art. 2 della nostra Costituzione, e nelle seguenti norme della stessa sui diritti di libertà, corrispondono ad una concezione la quale rispecchia una tradizione di pensiero e di cultura, sia laica che religiosa, improntata a questi valori.
  5. Lo Stato laico, quale viene riaffermato in contrapposizione agli insegnamenti della Chiesa, è dunque la negazione proprio della Carta Costituzionale, del suo significato, e dei suoi contenuti. Tutto quello che la Chiesa riafferma a proposito dei valori morali, ad esempio criticando l’aborto, l’eutanasia, le unioni di fatto, ed ogni concezione in materia di bioetica che la Chiesa considera aberrante, e che parte della cultura laica invece apertamente risconosce, non è fatto proprio dalla nostra Carta Costituzionale, ma con quest’ultima apertamente contrasta. Non solo non esistono norme costituzionali che introducano nel nostro ordinamento quei principi che la Chiesa non accetta, ma quelli contrastano anche, oltre che con la lettera, con lo spirito della nostra Costituzione. Ed appare contrastante con la Carta Costituzionale la stessa contestazione di quella che viene chiamata l’ingerenza clericale nello Stato, che si pretende di garantire come laico. Quello che viene criticato e combattuto, da parte della cultura che riafferma la laicità dello Stato, è lo stesso diritto degli esponenti della Chiesa di esprimere, su quegli argomenti, il proprio pensiero. L’art. 21 della Costituzione garantisce a chiunque il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, e tale norma rappresenta un diritto assoluto, che a nessuno può essere negato. Tutto ciò è espressione di una mentalità totalitaria, che vorrebbe negare alla Chiesa il diritto di esprimere il proprio pensiero su certi argomenti, in aperto contrasto con quelle garanzie di libertà di manifestazione del pensiero, che sono costituzionalmente tutelate. Negare al Santo Padre, o ai Vescovi, o anche ai semplici parroci, il diritto di interferire su certi temi, significa negare loro la libertà di manifestazione del pensiero, quale viene garantita dall’art. 21 della Costituzione. La norma costituzionale non distingue certo fra le persone che ne sono titolari, per accordarla ad alcuni e negarla ad altri: si tratta di un diritto che viene accordato a chiunque.
  6. Per adottare una interpretazione restrittiva di questa norma, e quindi per negarla agli esponenti della Chiesa, si afferma che le prese di posizione delle autorità ecclesiastiche – ed a differenza di altre che non hanno analoga rilevanza – hanno una forte incidenza sull’opinione pubblica e sulle pubbliche autorità, le quali conseguentemente sono indotte a tenerne conto. Questa sarebbe l’ingerenza clericale, che andrebbe severamente condannata, perché contrastante con la laicità dello Stato. Una simile impostazione contraddice nella maniera più palese il significato dei precetti costituzionali, violandoli apertamente. Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero non può essere condizionato o ridotto a seconda dell’incidenza – si direbbe, del successo – che l’opinione espressa ha nei confronti della collettività. Tale successo è chiaramente condizionato, per quello che riguarda la Chiesa, dall’autorevolezza di chi lo esprime, e dalle convinzioni religiose della popolazione. Ed è proprio questa che si vorrebbe combattere. Così si arriverebbe all’assurdo di riconoscere tale diritto a chiunque, al quisque de populo, perché la sua opinione non ha alcuna rilevanza, e di negarla al santo Padre, e ai Vescovi e, entro certi limiti, anche agli appartenenti al clero, perché questi hanno un seguito, e contrastano con la visione “ laica “ dello Stato. Si tratta di un’impostazione che vuole imporre alla società una visione anticristiana, e la vuole imporre con la forza, negando l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti a tutti coloro che sono estranei all’ideologia laica e miscredente. Nessuno oserebbe mai esprimere e teorizzare una affermazione del genere, la quale appare così apertamente inattendibile, da non potere essere da alcuno sostenuta. Tuttavia è proprio questo che si afferma e si sostiene quando, attraverso interventi ricorrenti e periodici, si criticano, in nome della laicità dello Stato, le opinioni delle autorità ecclesiastiche, contestando addirittura la legittimità di esprimerle.
  7. Contestare le opinioni della Chiesa sulla base della Carta Costituzionale, significa dunque disconoscere il valore ed il significato di quest’ultima nella sua più intima essenza, nel suo vero significato, nella sua reale portata. Non esiste una contrapposizione tra valori morali e Costituzione repubblicana; ma gli uni e l’altra si identificano, sono la stessa cosa. E questo deve dirsi sia in riferimento ai valori etici che la Chiesa riafferma, che per quello che riguarda la stessa libertà di esprimere il proprio pensiero, che parte della cultura laica vorrebbe negare, e che continuamente contesta. Nella contestazione degli interventi della Chiesa su temi di carattere morale, che viene compiuta in nome della laicità dello Stato, sta l’essenza di un vero totalitarismo: si vuole imporre coattivamente una certa ideologia, disconoscendo quei diritti fondamentali che la Costituzione garantisce.
 
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