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prof. Alessandro Catelani
- Ogni progetto di legge diretto al riconoscimento dei PACS contrasta apertamente con i precetti costituzionali. In particolare, l’art. 29 della Costituzione dispone: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.“ (1° comma). Tale norma rinvia all’istituto matrimoniale con i suoi caratteri che risultano dal diritto naturale, al quale viene fatto esplicito riferimento; ed in tal modo dà giuridica vincolatezza a precetti etici. A livello di principi giuridici costituzionalizzati vengono, in tale occasione, enunciati espressamente criteri morali che sono alla base della civile convivenza.
I principi giuridici sul matrimonio e sulla famiglia trovano il loro contenuto, la propria giustificazione, in principi pregiuridici quali sono appunto i valori morali, che vengono espressamente riaffermati. Nella nostra Costituzione – così come in molte altre – vi sono aspetti contingenti e valori assoluti. I valori assoluti sono quelli propri degli ideali che hanno ispirato i Padri della Costituente, e che la Carta Costituzionale ha assorbito e fatto propri, come cardine di tutta la vita associata. E tali valori sono, attraverso l’art. 29 – così come in molte altre occasioni – richiamati, per essere applicati e resi ancor più vitali nella vita di ogni giorno, nonostante il mutare dei tempi, all’interno della società. Considerare tali aspetti fissi ed immutabili della Costituzione, averne coscienza ed applicarli concretamente, è assolutamente indispensabile per garantire il corretto svolgimento della vita associata. Ed è significativo che su questi aspetti tanto abbia insistito la cultura laica – più ancora di quella religiosa e confessionale –, che a quei valori espressamente si ricollega. Si afferma comunemente che i Padri della Costituente hanno elaborato una Carta dei valori, il cui significato morale appare profondo e indiscusso.
- La famiglia è dunque, secondo la Costituzione, una società naturale fondata sul matrimonio, e quindi un ordinamento giuridico al quale si ricollegano valori morali. Il matrimonio è un accordo stabile, destinato a durare tutta la vita dei coniugi, dal quale derivano diritti e doveri, i quali devono essere rispettati da coloro che lo hanno stipulato. I coniugi hanno altresì doveri nei confronti dei figli, i quali a loro volta hanno diritti – così come doveri – nei confronti dei genitori. La nozione di matrimonio e di famiglia è quella definita dal diritto naturale, al quale la Costituzione rinvia. La Costituzione ha fatto propri questi valori etici, ne ha assorbito i contenuti.
- A favore dei PACS si portano fondamentalmente due ordini di considerazioni. Il primo attiene all’esigenza di venire incontro alle persone conviventi, che sono tali anche a prescindere da un regolare vincolo matrimoniale. Si afferma che tali persone devono essere adeguatamente tutelate, e che lo Stato non può di esse disinteressarsi. Una tale preoccupazione è valida e merita di essere condivisa. Lo Stato deve adottare adeguate misure a favore dei conviventi, qualunque sia il titolo sulla base del quale avviene la convivenza. Al riguardo occorre tuttavia aggiungere che già resistono gli strumenti per realizzare tale tutela, senza pregiudicare in alcun modo l’istituto matrimoniale e la famiglia. Ciascun soggetto, nell’ambito della sua autonomia privata, è in grado di disporre dei propri beni senza che al riguardo sussista alcun limite. Può dunque fare testamento, nei limiti della quota disponibile – limite che nel codice civile ha lo scopo ben preciso di tutelare la famiglia legittima – a favore della persona convivente, così come può donargli in vita i propri beni, o disporre a suo favore una rendita. Questi strumenti sono sempre esistiti, e basta essere sufficientemente avveduti per utilizzarli. Anche da un punto di vista previdenziale si sta sviluppando una normativa che ha la finalità di favorire le persone conviventi; così come, non meno importanti, sono le disposizioni relative alla successione nei contratti di affitto, che già valorizzano la loro posizione giuridica. Questa normativa, che corrisponde a finalità moralmente valide, non è incompatibile con le prescrizioni di cui all’art. 29 della Costituzione.
- L’altro argomento che viene portato a favore dei PACS si ricollega al mancato contrasto che tale istituto avrebbe rispetto ad un regolare vincolo matrimoniale, e con la disciplina giuridica della famiglia, che nel matrimonio ha la sua origine. Si afferma che la tutela del matrimonio, e della famiglia che ne deriva, non è in contrasto con quella delle unioni di fatto, e che la salvaguardia dell’una non esclude quella dell’altra. Tale affermazione è però del tutto insostenibile, in quanto l’equiparazione dell’istituto matrimoniale alle unioni di fatto implica un’alterazione dei caratteri di tale istituto, al quale la Costituzione ha fatto riferimento, richiamandosi alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Tali caratteri verrebbero meno qualora si equiparasse il vincolo matrimoniale, dal quale derivano precisi diritti ed obblighi delle parti, a rapporti di fatto di per sé privi di qualunque rilevanza giuridica; e nei quali per di più questa mancata rilevanza è stata espressamente voluta dalle parti per evitare che ne derivasse, nei loro confronti, una qualunque conseguenza giuridica.
- La tendenza al riconoscimento dei PACS viene prospettata come un progresso ed una conquista della civiltà; come espressione di apertura mentale e morale, propria di un atteggiamento moderno e illuminato. Non ci si rende invece conto che una società che disconosca quei valori morali, e che equipari le unioni di fatto – fra le quali in primo luogo quelle omosessuali - a quelle regolarmente basate sul matrimonio, è una società nella quale i valori morali si sono offuscati, e che è perciò decadente e moralmente tarata. Di tale decadimento morale si vuole fare una bandiera e motivo di orgoglio; mentre non si vuole ammettere che seguire questa tendenza significa solo favorire un deterioramento della società sul piano etico, che deve essere invece combattuto. Non si tratta certo di adottare al riguardo provvedimenti punitivi; si tratta solo di riaffermare la validità di certi principi morali, così da facilitarne alle persone di buona volontà la comprensione e l’osservanza.
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